L'assicurazione obbligatoria

La legge rende obbligatoria l'assicurazione per auto e motocicli (articoli da 1 a 9, legge 24 dicembre 1969, n. 990). In aggiunta ai requisiti legali, gli assicuratori offrono una copertura opzionale per le esigenze specifiche di ciascuno.
L'assicurazione può essere firmata da un agente generale di assicurazione, broker o altri intermediari di distribuzione.
La legge italiana prevede per l'assicurazione obbligatoria per qualsiasi veicolo a motore. Tale obbligo sussiste per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri o di merci, con un motore che funziona. Pertanto, la copertura assicurativa obbligatoria non si applica ai veicoli il cui motore è stato rimosso definitivamente o in bicicletta dotata di un sistema elettrico. La garanzia copre la responsabilità del proprietario del veicolo.
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