L'assicuratore deve garantire l'accertamento dei danni


L'assicuratore

1: Se la vittima ha fornito tutti gli elementi :

- Indica le vittime feriti, la persona o l'ufficio incaricati di trattare il danno con il suo indirizzo, numero telefonico e la disponibilità;
- Mettere a disposizione l'elenco dei feriti concessionarie affiliate e carrozzerie per il pagamento diretto;
- Garantire l'accertamento dei danni, compresi medici legali, dove i feriti in caso di danno alla persona, viene richiesto di sottoporsi;
- Se il danno è risarcibile, comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento;
- Se il danno non è risarcibile, comunica al danneggiato i motivi per cui non ritiene di dover fare l'offerta.

Tali comunicazioni sono effettuate dalla legge:
• per i danni alle merci entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandazione, o entro 30 giorni se modulo firmato da entrambi i conducenti;
• per i danni alla persona entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
NB: in caso di incidente che ha causato danni alle cose che lesioni personali o morte, le comunicazioni vengono effettuate nei diversi termini di cui sopra.

2: se la vittima non ha fornito tutte le informazioni :

- Chiede la documentazione mancante entro 30 giorni dal ricevimento della incompleta;
- Indica il numero di crediti, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il suo indirizzo, numero telefonico e la disponibilità;
- Mettere a disposizione l'elenco dei feriti concessionarie affiliate e carrozzerie per il pagamento diretto.
Dal ricevimento della documentazione completa, si applica a quanto riportato nella sezione 1.

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venerdì 25 settembre 2009
Inserito da: Alex, 23.06

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