La nuova disciplina del danno biologico


La nuova disciplina del danno biologico (legge 57/2001).
Per semplificare e standardizzare il risarcimento dei danni permanenti di lieve entità (fino a 9 punti), la legge prevede specifiche tabelle, in base alla gravità della lesione e l'età dei feriti, consentono la quantificazione facile danni. Per le lesioni riportate è invece previsto un contributo temporaneo per ogni giorno di invalidità totale, aliquota ridotta in caso di invalidità parziale. Danno può inoltre essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

La vittima, una volta ricevuta l'offerta dall'assicuratore, può:

1. riconosce e accetta - in questo caso l'assicuratore deve pagare entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione;

2. dichiarare di non accettarla - in questo caso l'assicuratore deve inviare la somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento della dichiarazione, la vittima può in contanti senza che questo pregiudichi le sue pretese;

3. non rispondere all'offerta ricevuta - in questo caso l'assicuratore, dopo 30 giorni sono passati senza ricevere l'annuncio della risposta è richiesto entro e non oltre 15 giorni per inviare la somma offerta, la vittima può incassarla senza che ciò pregiudichi la sua richiesta.

Avvertenza: La legge prevede che il diritto al risarcimento si prescrive in 2 anni, quindi ricordatevi di chiedere il risarcimento non oltre 2 anni dalla data dell'incidente ed eventualmente rinnovare la richiesta almeno ogni 2 anni, sempre con una lettera raccomandata ( possibilmente con ricevuta di ritorno).

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venerdì 25 settembre 2009
Inserito da: Alex, 23.10

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