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Limiti di età per le polizze malattia

Si ricorda che in passato, l’ ANIA nel fornire le condizioni generali di contratto alle quali si ispiravano gli associati per stipulare con la clientela, riferiva te­stualmente che «l’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni.
Tuttavia per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio».
Oggi l’orientamento generale delle Compagnie assicurative si attiene a limiti di età leggermente superiori, solitamente la polizza malattia cessa se nel corso del contratto l’assicurato raggiunge un’età limite compresa tra i 70 e i 75 anni.
Partendo dal presupposto che le condizioni ANIA, come ricordato,, sono pura­mente indicative e liberamente modificabili occorre, in ogni caso, soffermarsi sull’eventuale carattere venatoria ditale clausola.
Al riguardo, infatti, è opinione diffusa che fissare un limite di età nelle condi­zioni generali comporta l’introduzione in polizza di una clausola abusiva, dove l’ abusività è data dalla cessazione dell’ assicurazione per motivi che possono essere conosciub dall assicuratore (come appunto il superamento del limite di età) e, pertanto, ovviati in sede di stipulazione del contratto.

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martedì 30 settembre 2008
inserito da Cristiano, 19.25 | link | 0 commenti |

Estinzione del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione genera un rapporto destinato a protrarsi nel tempo; vale la pena ora soffermarsi sui casi in cui tale rapporto si estingue. In proposito, si segnalano anzitutto delle cause di estinzione fisiologiche, dipendenti, cioè, dalla natura del contratto stesso.
Da questo punto di vista il contratto può essere:
- a tempo determinato: è previsto un termine finale, decorso il quale il contratto si estingue;
-a durata di rischio: il contratto dura finché dura l'esposizione dell'interesse ad un certo rischio, di durata predeterminabile solo entro certi limiti (es: un viaggio);
- a tempo indeterminato: quando non è prefissato un termine per l'estinzione del contratto.
È una forma molto rara, che si trova solo nelle assicurazioni in abbonamento; in tal caso, entrambe le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto (art. 1373, co. 2, c.c.), fenmo restando che l'assicurato dovrà l'inrem premio per il periodo in corso, per il principio di indi visibilità del premio.
Vi sono poi delle cause che potrebbero definirsi patologiche, le quali determinano l'estinzione del contratto prima della sua scadenza naturale.
Anzitutto quando il contratto ha durata superiore ai 10 anni, e sia decorso tale periodo, entrambe le parti possono recedere con un preavviso di 6 mesi. La norma è inderogabile.

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inserito da Cristiano, 11.56 | link | 0 commenti |

UNA BELLA STORIA ESCLUSIVA!


A volte possiamo PAGARE POCO LA POLIZZA DELL'AUTO!
Però ATTENZIONE!!!
Dipende dalla polizza di assicurazione, ovvero dalle clausole che la compongono.
Se il contratto prevede la guida libera l' auto può essere guidata da chiunque basta che abbia la patente, ma attenzione se la polizza prevede delle limitazioni alla guida (tipo guida esperta o esclusiva) possono esserci delle rivalse (la compagnia di assicurazione paga la controparte e poi si rivale direttamebte sull'assicurato) nel caso venisse guidata da conducenti diversi da quelli indicati in caso di incidente stradale.
La guida esperta prevede un conducente con età non inferiore ai 26 anni
la guida esclusiva prevede un unico conducente che di solito coincide con il solo proprietario.

Chiediamo sempre allla nostra Agenzia di assicurazione di Fiducia (con la F maiuscola) che tipo di polizza e le clausole che abbiamo!

Ne vuoi sapere di più???
http://www.alessandrocesaro.it/pagine.asp

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domenica 28 settembre 2008
inserito da Alessandro Cesaro, 19.26 | link | 0 commenti |

Le assicurazioni rivalutabili

Nelle assicurazioni rivalutabili l’impresa di assicurazione, tramite la gestione degli importi versati dagli assicurati, ottiene un utile che poi in parte è distribu­ito agli assicurati, in genere, accreditando una percentuale dei rendimenti conseguiti (aliquota di retrocessione) alla somma assicurata.
Il contratto relativo a tali forme di assicurazione presenta una clausola (clau­sola di rivalutazione), destinata a regolare il meccanismo della rivalutazione.
Le polizze rivalutabili prevedono che l’assicuratore debba gestire un apposito fondo denominato fondo di gestione separata o speciale.
Nella gestione separata devono confluire le attività corrispondenti almeno alle riserve matematiche, in quanto è obbligo dell’assicuratore costituire riserve matematiche tali da garantire l’ammontare delle prestazioni maturate.
Il Fondo, appositamente creato dalla società di assicurazione, è separato da tutte le altre attività dell’impresa. In esso confluiscono e vengono gestiti finanziariamente i premi (al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze riva­lutabili) ed i redditi provenienti dalle operazioni di investimento degli stessi premi.
Il Fondo di gestione investe il patrimonio sul mercato finanziario, il rendimento è dato dalla percentuale annua che misura la capacità di investimento finanziario del gestore.
Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’ aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Il tasso di rendimento della gestione separata e l’aliquota di retrocessione devono essere resi noti annualmente dalle imprese attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L’ ammontare rivalutato del capitale o della rendita devono essere comunicati agli assicurati annualmente.

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inserito da Cristiano, 17.50 | link | 0 commenti |

I fondi pensione assicurativi

Nòvità principale del nuovo decreto, in vigore, come ricordato, dal 1° gennaio 2008, è l’introduzione del principio del silenzio-assenso per il trasferimento degli accantonamenti futuri del TFR alle diverse forme di previdenza indivi­duate nel provvedimento stesso.


Il decreto conferma la possibilità per le Compagnie di assicurazione autorizza­te, nell’ambito del ramo vita, alle operazioni di gestione di fondi collettivi, di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di fondi pensione aperti.


Come ricordato, i fondi pensione costituiscono una forma di previdenza inte­grativa, complementare ai sistema obbligatorio pubblico, con la quale i lavora­tori possono assicurarsi più elevati livelli di copertura previdenziale.


Costituiti come soggetti giuridici di natura associativa, essi si distinguono in chiusi e aperti.

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inserito da Cristiano, 17.40 | link | 0 commenti |

Napoli: tariffe troppo esose

A Napoli tariffe auto troppo care. Il tema delle tariffe Rc Auto è particolarmente sentito, scrive l'assessore campano all'Agricoltura e alle Attivita' Produttive Andrea Cozzolino, gli abitanti della Campania avvertono come una vera e propria ingiustizia il meccanismo attualmente vigente, che colpisce gli automobilisti onesti e non penalizza i disonesti.

La questione delle tariffe assicurative e, piu' in generale, il caro-prezzi dei generi di prima necessita', e' diventata una vera e propria emergenza sociale, che colpisce una fascia di cittadini sempre piu' ampia, dai giovani, alle famiglie monoreddito e i redditi da lavoro dipendente, spiega l'assessore campano.


Per questo motivo, bisogna intraprendere politiche che siano efficaci sul piano del contenimento dei prezzi, in primis, sulle assicurazioni auto e moto.


E cio' puo' avvenire solo se tutte le compagnie assicuratrici e gli attori della filiera istituzionale, le organizzazioni dei produttori, i commercianti, i sindacati individuano percorsi e obiettivi comuni.

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sabato 27 settembre 2008
inserito da Cristiano, 19.31 | link | 0 commenti |

Il fondo di garanzia per le vittime della strada

Scopo primario dell' assicurazione obbligatoria è, come già rilevato, quello di tutelare l'interesse del danneggiato alla riparazione del danno ingiustamente subito. A tale scopo è stato costituito, presso la CONSAP, un fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri causati da:
-veicoli o natanti non identificati;
-veicoli o natanti non assicurati;
- veicoli o natanti assicurati presso un'impresa di assicurazione che, al momento del fatto, si trova in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o vi venga posta successivamente. Il risarcimento deve essere assicurato anche per i contratti conclusi da imprese italiane in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi;
il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
In questi casi le vittime della strada rimarrebbero senza risarcimenlo, nonostante l'obbligatorietà dell'assicurazione. Il Fondo non ha una sua personalità giuridica, ma costituisce un semplice patrimonio autonomo affidato alla gestione della CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, con l'assistenza di un apposito comitato.
Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato.

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giovedì 25 settembre 2008
inserito da Cristiano, 0.35 | link | 0 commenti |

La Convenzione Indennizzo Diretto

Al fine di ridurre i costi di gestione e di accelerare i tempi di liquidazione del danno, gran parte delle compagnie assicuratrici hanno sottoscritto alcune convenzioni, tra le quali assume rilievo particolare la Convenzione Indennizzo Diretto, la cui modalità procedurale è stata accolta nel Codice delle Assicurazione attraverso l’esplicita indicazione del metodo del risarcimento diretto.
La peculiarità dell' CID sta nel fatto che il danneggiato, nei casi previsti dal testo della convenzione, può chiedere il risarcimento al proprio assicurato­re anziché all’assicuratore del responsabile. In altri termini, ciascuna impre­sa che ha aderito alla convenzione diventa mandata ria di ogni altra impresa di assicurazione aderente, impegnandosi a corrispondere l’indennizzo spettante il proprio assicurato, in nome e per conto dell’assicuratore del responsabile e secondo il grado di colpa del danneggiante. L’assicuratore del responsabile (impresa debitrice) è poi tenuto a rimborsare l’indennizzo versa­to al danneggiato dalla sua compagnia.
Attraverso la CID il danneggiato riesce ad ottenere il risarcimento dimezzando i tempi; in particolare:
— nel caso di soli danni a veicoli, entro dieci giorni dalla ricezione della de­nuncia la compagnia provvederà alla perizia e nei quindici giorni successivi alla liquidazione del danno;
— nel caso di sinistri con danni a persone, per l’accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall’accertamento del danno.

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lunedì 22 settembre 2008
inserito da Cristiano, 19.24 | link | 0 commenti |

Auto fuori uso: bisogna assicurarla comunque

La Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che anche le macchine vecchie e abbandonate per strada e quindi fuori uso, devono essere coperte da polizza assicurativa.
I Giudici hanno infatti precisato che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che "Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate''.
La Corte ha anche affermato ripetutamente che i veicoli, anche sè privi di parti essenziali per la circolazione o danneggiati ed usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione.

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domenica 21 settembre 2008
inserito da Cristiano, 17.20 | link | 0 commenti |

La richiesta di risarcimento

Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utiliz­zato; tale richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax o, se non è escluso dal contratto, anche in via telematica.

L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assi­curato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contie­ne i seguenti elementi:
— i nomi degli assicurati;
— le targhe dei due veicoli coinvolti;
la denominazione delle rispettive imprese;
— la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
— le generalità di eventuali testimoni;

l’indicazione dell' eventuale intervento degli Organi di polizia,
— il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.

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venerdì 19 settembre 2008
inserito da Cristiano, 15.44 | link | 0 commenti |

Le truffe nell’R.C. A.

Da un’indagine ISVAP risulta Che nel Ramo R.C. autoveicoli terrestri nel 2005 i sinstri riconducibili a fenomeni criminosi (truffe ed estorsioni) a danno delle imprese di assicurazione sono stati 111.614, con una incidenza del 3,28% rispet­to alla globalità dei sinistri del ramo (3,23% nel 2004), per un importo di 326,4 milioni di Euro, pari al 2,78 dell’ammontare complessivo dei risarcimenti del ramo (2,50% nel 2004).
Le imprese hanno così revocato, nel corso del 2005, due mandati agenziali a causa di fenomeni collegati ad attività criminose (nel 2004, per lo stesso motivo, erano stati revocati sei mandati agenziali).
L' impatto economico del fenomeno criminoso nella gestione del ramo risulta, pertanto, in lieve crescita rispetto al 2004.
Infatti, può anche osservarsi un’in­cidenza del costo dei sinistri connessi a reati sui premi che è pari all’ 1,97%, contro l’1,84% del 2001.
Il fenomeno dei sinistri a carattere criminoso ha continuato ad assumere pro­porzioni particolarmente rilevanti in alcune regioni meridionali Campania (15,5% dei sinistri e 11 6% degli importi dei risarcimenti), Puglia (9,9% dei sinistri e 8,1% dei risarcimenti), Calabria (5,4% dei sinistri e 5,1% dei risarci­menti) e Sicilia (4,8% dei sinistri e 4,6% dei risarcimenti).
Più in particolare, il fenomeno ha raggiunto una notevole intensità in alcune province, tra le quali si segnalano Napoli (19,9% dei sinistri e 14,6% dei risar­cimenti), Caserta (17,5% dei sinistri e 12,6% dei risarcimenti), Foggia (16,2% dei sinistri e 14,1% dei risarcimenti), Bari (10,6% dei sinistri e 8,4% dei risar­cimenti), Salerno (9,1% dei sinistri e 6,7% dei risarcimenti), Reggio Calabria (8,2% dei sinistri e 8% dei risarcimenti) e Messina (8,2% dei sinistri e 7,6% dei risarcimenti).

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inserito da Cristiano, 15.27 | link | 0 commenti |

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l’assicurato od il contraente deve:

— darne avviso all’impresa entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del dan­no, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;

— fornire all’impresa entro 5 giorni successivi un elenco dettagliato delle cose rubate o danneggiate e la copia della denuncia fatta all’Autorità;

— conservare fino alla liquidazione del danno le cose non rubate e le tracce e gli indizi del reato;

— dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al mo­mento del sinistro, tenere a disposizione dell’impresa e dei periti ogni do­cumento e ogni altro elemento di prova;

— presentare, a richiesta dell’impresa, tutti i documenti che si possono ottene­re dall’Autorità competente.

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giovedì 18 settembre 2008
inserito da Cristiano, 12.35 | link | 0 commenti |

Le esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione i danni che si verifichino in occasione di in­cendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, calamità naturali, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, ostilità, terrorismo e sabotaggio organizzato, rivolte, insurrezione, esercizi di potere usurpato, scioperi, tu­multi popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggia­menti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono anche esclusi i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o dal contraente, da persone che abitano con l’assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone delle quali l’assicurato debba rispondere a norma di legge, da inca­ricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate all’assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell’articolo 649 nn. 1-2-3 c.p. anche se non coabitanti. Ulteriori esclusioni sono i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni, scoppi provocati dall’autore del sinistro.

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inserito da Cristiano, 12.24 | link | 0 commenti |

Ministro Scajola sulle Rc auto

Le tariffe assicurative Rc auto mostrano ''disparita' di trattamento'' , queste le parole dell'onorevole.

Lo ha evidenziato il garante per la sorveglianza dei prezzi (mister prezzi) non sono in linea con la riduzione dei costi dei risarcimenti.

Il ministero dello Sviluppo economico esercitera' un ruolo di garanzia e vigilanza per contrastere, nel rispetto delle logiche di mercato, pratiche tariffarie prive di obiettive giustificazioni tecnico-economiche dice ancora l'On Scajola, dopo l'audizione alla Camera sull'andamento del settore assicurativo.

L'onorevole ha spiegato che, secondo le statistiche fatte a luglio dall'Isvap, nel ramo Rc auto ''i prezzi scendono per i profili a rischio piu' basso e continuano ad aumentare a tassi superiori all'inflazione per i giovani, soprattutto in alcune citta' del Sud Italia''.

Il risultato e' ''una evidente disparita' di trattamento, accentuata dalla concentrazione degli sconti esclusivamente a beneficio della clientela 'migliore'''. Scajola ha segnalato anche una ''controversia'' tra le richieste delle associazioni dei consumatori, che chiedono di ridurre le tariffe del 10-15%, e le indicazioni dell'Ania secondo cui le tariffe Rc auto nell'ultimo triennio sarebbero diminuite mediamente del 5% in termini reali e dell'11% al lordo dell'inflazione''.

Scajola ritiene che l'attuzione in autunno del cosiddetto ''preventivatore unico Rc auto'' possa generare ''ricadute positive''.

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martedì 16 settembre 2008
inserito da Cristiano, 18.37 | link | 0 commenti |

Il premio assicurativo nel caso vita

Come ricordato in alcuni articoli precedentemente postati, il premio rappresenta l’ammontare di denaro versato dal contraente all’assicuratore per riceverne un servizio. Viene deter­minato tenendo conto di elementi statistico-attuariali e finanziari (l’elemento finanziario non è presente se il premio si riferisce ad assicurazioni temporanee per il solo caso morte).
È possibile quindi definire il premio nelle assicurazioni sulla vita come «il corrispettivo che il contraente è tenuto a pagare all’ assicuratore affinché questo gli garantisca una prestazione futura ed incerta o certa, attinente alla vita umana».
Si deve precisare «prestazione incerta» perché nell’ assicurazione sulla vita tem­poranea per il caso morte non è «certo» che l’assicuratore debba eseguire la prestazione stabilita in contratto, poiché l’assicurato in quel dato periodo può anche non morire.
Si parla, invece, di «prestazione certa» quando l’assicuratore dovrà eseguire la prestazione pattuita in contratto sicuramente (come accade nelle assicurazioni «a vita intera», in base alle quali l’assicuratore si impegna a pagare la prestazione prevista per la morte dell’assicurato, in qualunque momento essa avvenga).
Il pagamento del premio è anticipato e può essere pagato all’ assicuratore in un’unica soluzione (premio unico) oppure periodicamente corrisposto ogni anno o frazione di anno (premi periodici).
I premi periodici possono essere di ammontare costante o crescente secondo le modalità descritte nelle condizioni contrattuali oppure di ammontare variabile a discrezione del contraente entro i limiti indicati nel contratto.
Il pagamento del premio annuo può essere frazionato nel corso dell’anno. In tal caso, il premio è generalmente maggiorato di costi aggiuntivi che debbono essere indicati nella Nota informativa.
Il premio può essere corrisposto secondo diverse modalità: contanti, bonifico, assegno bancario, RID bancario etc. Nella proposta in un apposito spazio sono riportate le modalità di pagamento del premio accettate dalla Compagnia.

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lunedì 15 settembre 2008
inserito da Cristiano, 14.21 | link | 0 commenti |

Assicurazioni vita: Condizioni di polizza

Le condizioni generali di polizza sono quelle che regolano gli aspetti fondamentali del contratto di assicurazione sulla vita e sono uguali per tutte le imprese di assicu­razione.

Le condizioni speciali di polizza non toccano l’aspetto giuridico delle condizioni gene­rali, ma disciplinano la materia economica.

Sono inserite dall’ assicuratore per disciplinare le prestazioni durante e alla sca­denza del contratto.

Le condizioni particolari invece disciplinano aspetti che si verificano in particolari circostanze.

Mentre le condizioni complementari regolano le cosiddette assicurazioni complemen­tari, cioè specifiche emissioni di garanzia per assicurare determinati eventi.

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inserito da Cristiano, 13.36 | link | 0 commenti |

La polizza vita e il suo contenuto

L’ultimo atto del contratto di assicurazione sulla vita è l’emissione della poliz­za che contiene, tra l’altro, gli estremi del contraente, dell’assicurato e dei be­neficiari, la durata, l’entità del premio e del capitale (rendita) assicurato. La polizza è redatta in tre copie:
-una copia per l’assicuratore;
-una copia per l’agente o per il broker;
-una copia per il contraente.

La polizza deve essere sottoscritta dall’assicuratore, dal suo intermediario (agen­te o broker), dal contraente e dall’ assicurato se persona diversa dal contraente. L’ art. 1888 cc. indica che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. La polizza è un documento probatorio tipico anche se non esclusivo. L’art. 1350 c.c. prevede che la polizza possa essere documento probatorio, ma nulla vieta all’assicuratore di trasformarla in documento costitutivo. Se accade questo, il contratto è validamente concluso quando la polizza è stata emessa e sottoscritta dalle parti. E una deroga all’ art. 1888 c.c. il quale richiede la poliz­za solamente per provare il contratto e non per la sua esistenza.

In caso di giudizi di risarcimento danni procurati ai contraente di operazioni di capitalizzazione o di assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento, sull’ assicuratore ricade, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, l’ one­re di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La disposizio­ne, che presenta molte analogie con l’ omologa previsione in materia di contratti contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan­ziaria, evidenzia come sia sempre più labile il confine fra il mondo assicurativo e quello finanziario. Infatti, proprio per i contratti assicurativi con spiccata funzione previdenziale e di risparmio, all’as­sicuratore sono richieste specifiche competenze per la gestione, nonché doveri di trasparenza, il cui rispetto, se del caso, dovrà essere provato.

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inserito da Cristiano, 13.25 | link | 0 commenti |

La tassazione in caso di riscatto della polizza vita

Nel caso delle assicurazioni caso vita se il contraente chiede il riscatto, cioè la liquidazione della prestazione pri­ma della scadenza contrattuale, ai fini fiscali è previsto il pagamento di una ritenuta a titolo d’imposta del 12,5%, calcolata sulla differenza fra il valore di riscatto e l’ammontare dei premi pagati.
L’importo derivante da tale differenza è ridotto con un abbattimento del 2% per ogni anno di durata trascorso oltre il decimo.
Chiaramente, se la differenza risulta nulla o negativa l’impresa di assicurazio­ne non applica alcuna ritenuta.
Nel caso in cui il riscatto avvenga nel corso del primo quinquennio di durata della polizza, è prevista una specifica tassazione che tenga conto del venir meno di una delle condizioni fondamentali (durata del contratto di almeno 5 anni), richiesta affinché il contraente-contribuente possa avvalersi delle agevolazioni fiscali.

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sabato 13 settembre 2008
inserito da Cristiano, 16.02 | link | 0 commenti |

Nel triennio 2004-2006 il prezzo delle polizze rc auto è sceso dello 0,8%

Nei tre anni che va dal 2004 al 2006 il prezzo delle assicurazioni rc auto è sceso dello 0,8%, questa la nota del presidente dell'Ania, Fabio Cerchiai nella relazione annuale.
Urrà, questa si che è una grande notizia!!
Non ne eravamo a conoscenza, ma 2 anni or sono le tariffe assicurative sono scese dello 0,8%. Significa che su un premio medio annuo di 700 euro, abbiamo risparmiato in un anno € 5,60 pari a 0,466 c/€ al mese. Ecco perché il bilancio familiare cominciava a quadrare!
Sembra uno scherzo ma siamo abituati ormai a sapere con un ritardo di oltre 2 o 3 anni cosa sia successo, per questo motivo ci domandiamo come fanno i possessori di grossi parchi auto? E gli autonoleggi?
Se vuoi saperne di più su come fanno queste imprese a, scontare ottimi prezzi sulle polizze e la gestione dei loro veicoli, puoi consultare il sito della http://www.generalmobility.it/

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venerdì 12 settembre 2008
inserito da Cristiano, 19.26 | link | 0 commenti |

La polizza

In forza della direttiva comunitaria dal 1° luglio 1994 ha avuto inizio la totale liberalizzazione della tariffa R.C. auto e delle nuove condizioni di assicurazione.
Naturale conseguenza della liberalizzazione tariffaria è la personalizzazione dei contratti, attività seguita da quasi tutte le Compagnie le quali, elaborando i dati in proprio possesso sulle caratteristiche degli assicurati (età, sesso, atti­vità, marca e modello dell’autovettura, alimentazione, cilindrata etc.), sono in grado di offrire un prodotto personalizzato e adeguato per correggere gli ari­damenti tecnici negativi di questo ramo.
Prendendo spunto dallo stampato-tipo dell’ANIA, l’assicuratore provvede a fissare il contenuto del contratto nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge e successivamente comunicherà le condizioni generali e speciali di po­lizza all’ ISVAP.
I massimali minimi da inserire nel contratto, che variano a seconda della cate­goria di veicoli e natanti, sono stabiliti per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell’ ISVAP, dal Mini­stro delle Attività produttive. Tali somme possono essere incrementate, sempre con decreto del Ministro delle Attività produttive, sentito I’ISVAP, tenuto con­to anche delle variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’istituto nazionale di statistica. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell’ordinamento co­munitario.

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inserito da Cristiano, 18.57 | link | 0 commenti |

Assicurazioni vita: Il fascicolo informativo

Per le assicurazioni vita il fascicolo informativo deve contenere le i seguenti documenti:

— Scheda sintetica, predisposta dalle imprese di assicurazione, secondo gli sche­mi indicati dall’ISVAP con circolare, per i contratti con partecipazione agli utili, per i contratti unit linked e index linked e per quelli destinati ad attuare forme pensionistiche individuali, deve riportare le infonnazioni di sintesi sul­le caratteristiche essenziali del contratto (garanzie, costi e eventuali rischi finanziari) in termini facilmente percepibili dal potenziale contraente;
— Nota informativa, documento (redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP) che contiene informazioni relative alla società, e contratto di assicurazione in generale e alle sue caratteristiche assicurative e finanziarie;
— Condizioni di assicurazione, documento che riporta l’insieme delle clau­sole che disciplinano il contratto, comprensive di:
a) regolamento del fondo interno (per i contratti unit linked);
b) regolamento della gestione interna separata (per i contratti a prestazione. rivalutabili);
— Glossario, documento nel quale è spiegato il significato dei termini tecnici;
— Documento o modulo di proposta, sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di sottoscri­vere la polizza nel rispetto delle caratteristiche e delle condizioni in essa indicate.

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giovedì 11 settembre 2008
inserito da Cristiano, 16.38 | link | 0 commenti |

Assicurazioni: Vaudoise triplica l'utile nel primo semestre 2008

La Svizzera Vaudoise Assicurazioni ha raggiunto un utile di 116 milioni di franchi nei primi sei mesi del 2008, più che triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La compagnia di assicurazioni lo ha indicato ieri, aggiungendo di essere fiduciosa per quanto riguarda il resto dell'esercizio.

Il balzo in avanti è dovuto a un ricavo straordinario realizzato in relazione all'acquisizione di Intras da parte del gruppo CSS.Il risultato degli investimenti è stato negativo nella misura di 26,4 milioni di franchi, contro un +180,3 milioni nei primi sei mesi del 2007.

La perdita è dovuta al turbinio finanziario che ha avuto un impatto negativo sui mercati azionari. Complessivamente i premi lordi incassati sono rimasti pressoché invariati a 921 milioni di franchi, di cui 605,5 milioni raccolti in Svizzera. Nel ramo danni il loro volume è diminuito di un punto percuentuale a 325,5 milioni di franchi.

La flessione riflette la pressione concorrenziale sui prezzi a inizio anno, scrive la Vaudoise.
I sinistri hanno avuto un decorso favorevole. La combined ratio, ossia il rapporto tra i costi dei sinistri e altre spese rispetto ai premi, si è attestata al 91,5% contro il 97,6% nel primo semestre 2007.

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inserito da Cristiano, 16.19 | link | 0 commenti |

I massimali assicurativi

Tra i massimali assicurativi possiamo riconoscere queste categorie:
— tripartiti: sono composti da tre somme che indicano, rispettivamente, il li­mite massimo entro il quale la società è obbligata per ciascun sinistro, per ogni persona coinvolta nel sinistro, per ogni cosa coinvolta nel sinistro;
— unico: quando è indicato solo il limite complessivo per ogni sinistro.
I rischi, a loro volta, sono ripartiti in:
ordinari: comprendono quelle attività commerciali, industriali, artigianali per le quali è facile calcolare statisticamente l‘entità del pericolo e del pos­sibile danno causato; utilizzano massimali tripartiti;
— specifici: relativi ad attività professionali od altre attività il cui rischio è più difficilmente quantificabile; in tal caso, il massimale è unico e vale, inoltre, per ciascun periodo di durata della polizza;
-altri rischi: in questo settore sono raggruppati tutti i rischi che presentino caratteristiche particolari (es.: rischi catastrofici), eterogenee e quindi non rapportabili ai massimali ordinari; l’assicurazione di tali rischi è rimessa alla direzione della società (c.d. rischio R.D., riservato alla direzione).
Nella R.C.O. il massimale è bipartito, è cioè formato da due somme che indi­cano rispettivamente, il limite entro il quale la società è obbligata per ciascun sinistro ed il limite relativo ad ogni persona coinvolta nel sinistro.
Se vi è pluralità di assicurati con un’unica polizza (es: ospedale e medico) il massimale testa unico, anche in caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Al fine di soddisfare l’assicurato che richiede una copertura assicurativa supe­riore al massimale indicato nella tariffa, occorre stipulare un’assicurazione di secondo rischio: occorre, cioè, stipulare una o più polizze per massimali pre­visti dalla tariffa i quali, combinati, diano la copertura voluta.
Nelle assicurazioni di secondo rischio il premio è maggiorato del 10%.

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mercoledì 10 settembre 2008
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L'assicurazione accessoria incendio

Questo tipo di polizza, che di norma è inclusa nell’assicurazione furto e incendio, è una delle polizze assicurative accessorie ovvero "non obbligatorie" che possono essere aggiunte all’RC auto.

Lo scopo di questa assicurazione accessoria è quello di coprire i danni provocati da un incendio del veicolo. La polizza incendio copre la vettura da eventuali danni sia che essa sia parcheggiata che in movimento.

Tale polizza rimborsa l’assicurato per i danni causati al veicolo per motivi inerenti al fuoco, come un eventuale corto circuito del sistema elettrico o un incendio dovuto al surriscaldamento del motore, oltre ai danni provocati dalla natura come in caso in cui un fulmine colpisca l’autovettura.

La polizza incendio rientra nel ramo Rischi Diversi delle assicurazioni accessorie, così come l’assicurazione kasko per i danni scaturiti dalla circolazione del veicolo, a prescindere dalla responsabilità del conducente.

La polizza Incendio tutela solo il veicolo, mentre sono esclusi i risarcimenti danni per le persone o le cose site all’interno del veicolo.

Il premio assicurativo per la polizza incendio dipende dal valore commerciale del veicolo, in base al quale è calcolato anche l’eventuale indennizzo. Ogni anno l’assicurazione, sulla base del nuovo valore della vettura, stabilirà i costi per la polizza e l’importo da restituire in caso di incendio.

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La polizza auto online, "Conviene"

In tutta Italia il settore Rc auto e Rc moto è un po' ruvido, infatti: non è molto diffusa la vendita delle polizze tramite il web (internet) o ancora meno via telefono: il mercato assicurativo tradizionale, quello fatto di filiali e agenti, copre a oggi ancora il 90,8% del intero territorio.

Pur essendo per la quasi totalità di tipologie di automobilista le più abbordabili in fattore di prezzi, infatti le compagnie assicurative online sono spesso le migliori.

Un esempio? Per i guidatori residenti al Nord e con classi bonus-malus basse, insomma quelli più convenienti da assicurare, è proprio una ricerca condotta dal mensile Quattroruote a svelarci che le compagnie online presenti sul nostro territorio figurano una volta su tre nei cinque migliori risultati e sei su dieci come migliori in assoluto.

Per fare un confronto di prezzo o stipulare il contratto, basta avere a portata di mano attestato di rischio e libretto di circolazione. Una volta inseriti i vostri dati, un database calcola la tariffa ed il gioco è fatto.

Il consiglio di Assicurazioni-auto-online, oltre a consultare la nostra guida tematica e quello di confrontare i prezzi delle assicurazioni classiche, poi di fare una ricerca sul web tra le varie compagnie online. Vedrete la differenza.

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martedì 9 settembre 2008
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