Rimborso assicurazione sull'auto venduta
Forse non tutti sanno che l'art. 171 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) stabilisce che l'automobilista ha diritto al rimborso del premio assicurativo residuo (al netto di tasse e contributo al SSN) se, prima della scadenza della poliza, l'auto viene demolita o venduta e l’assicurazione non viene trasferita all’acquirente o ad altro veicolo di proprietà del venditore o del coniuge in comunione di beni.
Etichette: Assicurazioni_rc_auto

