Classificazione dei veicoli

Secondo l'articolo 46 del 30 aprile 1992 del Codice dellla Strada, con il termine veicoli si intende tutte le macchine di qualsiasi specie, guidate dall'uomo, che circolano sulle strade. Si escludono dalla definizione di veicoli tutte quelle macchine per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti da apposite norme. Sono considerati veicoli: slitte, ciclomotori, motoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, veicoli a braccia o a trazione animale. L'articolo 54 del codice della strada, invece, definisce gli autoveicoli: veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Rientrano in questa categoria autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravans, mezzi d'opera. L'assicurazione, chiaramente, distinguerà le categorie applicando clausole diverse; ad esempio l'articolo 193 del codice della strada dispone che veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa, a norma di legge sulla responsabilità civile verso terzi; o ancora: l'obbligatorietà dell'assicurazione dal 1 ottobre 1993 è stata estesa non solo ai ciclomotori, ma anche alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli, che hanno clausole particolari.

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domenica 7 dicembre 2008
Inserito da: simonetta, 19.32

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