Pluralità di danneggiati e supero del massimale
L’ art. 140 del Codice delle Assicurazioni disciplina la situazione caratterizzata dalla presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro e dalla contestuale insufficienza delle somme assicurate rispetto al risarcimento dovuto dal responsabile.In un’ipotesi del genere i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell ‘eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell ‘eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
In questo caso, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato.
Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
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