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Pluralità di danneggiati e supero del massimale

L’ art. 140 del Codice delle Assicurazioni disciplina la situazione caratterizzata dalla presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro e dalla conte­stuale insufficienza delle somme assicurate rispetto al risarcimento dovuto dal responsabile.

In un’ipotesi del genere i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.

L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esi­stenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spet­tante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell ‘eccedenza della som­ma assicurata rispetto alla somma versata.

In questo caso, le altre persone danneggia­te, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevu­to il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato.

Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussi­ste litisconsorzio necessario, applicandosi l’art. 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

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mercoledì 5 novembre 2008
inserito da Cristiano, 16.38

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