La quota di garanzia

Un impresa di assicurazione deve anche rispettare la quota di garanzia che è pari ad un terzo del minimo del margine di solvibilità
In ogni caso la quota di garanzia non può essere inferiore ai minimi stabiliti dalla legge in relazione ai diversi rami.

Tali minimi sono pari a:
3 milioni di euro per l’impresa che esercita i rami vita, fermi restando i
limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia;
2 milioni di euro per l’impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia.

Se l’autorizzazione prevede l’esercizio di più rami si fa riferimento unicamen­te a quello che fissa una quota di garanzia più elevata.

Gli importi minimi indicati in precedenza sono aumentati annualmente, con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incmmento dell’indice europeo dei prezzi al consumo; pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

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domenica 16 novembre 2008
Inserito da: Cristiano, 16.00

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