Il perito assicurativo

Il perito assicurativo, pur non rientrando nell’ampia categoria degli interme­diari assicurativi, è soggetto ad una disciplina analoga data l’importanza e la delicatezza del ruolo che esso ricopre.

L’attività consta nell’ accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei na­tanti professionale.

Tale attività può essere esercitata professionahnente solo da chi sia iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all’ art. 157 del Codice delle Assicurazioni. Nell’ esecuzione dell’ incarico i periti devono comportarsi con diligenza, cor­rettezza e trasparenza.

Il Ruolo è tenuto dall’ISVAP, che ne cura l’istituzione e il funzionamento e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al Ruolo.

Non possono esercitare l’attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo:
— gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione;
— i riparatori di veicoli e di natanti;
— i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.

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sabato 15 novembre 2008
Inserito da: Cristiano, 18.07

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