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Norme tariffarie generali

Il Codice delle Assicurazioni stabilisce che i contratti di assicura­zione per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per le altre categorie di veicoli a motore, che possono essere individuate dall’ISVAP con regolamento, debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’ assicurato al risarcimento del dan­no o in base a formule miste fra le due tipologie.
L’individuazione delle cate­gorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

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mercoledì 29 ottobre 2008
inserito da Cristiano, 12.17

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