Le tariffe nei rami vita

I premi sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipo­tesi attuariali che consentano all’impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confron­ti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riser­ve tecniche necessarie. A tal fine, può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finànziaria dell’impresa, ma non possono essere impìe­gate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
L’ ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che pre­vedono una garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo, che non può superare il 60% del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. L’ISVAP, in deroga a tale tetto massimo, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo. In caso di deroga, l’impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, pre­via opportuna deduzione. La valutazionè delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l’impresa.
Il bilancio dell’impresa che esercita i rami vita è trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l’attuario incaricato:
— descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni;
— attesta la correttezza dei procedimenti seguiti;
— riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calco­lo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio;
— esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
È consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fer­mo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo.
L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche uti­lizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.

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venerdì 31 ottobre 2008
Inserito da: Cristiano, 00.06

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