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La tutela del danneggiato in stato di bisogno

L’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni dispone norme a favore delle vittime di sinistri che si vengano a trovare in stato di bisogno a causa dei sinistri stessi.

In particolare, è previsto che nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecuti­va provvede all’assegnazione di una somma, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.

Se la causa civile è sospesa ai sensi dell’art. 75, co. 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio. L’ordinanza è irrevoca­bile fino alla decisione del merito.

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mercoledì 15 ottobre 2008
inserito da Cristiano, 12.32

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