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La copertura provvisoria

Per evitare che l’assicurato resti sfornito di tutela nel periodo necessario alla stipula del contratto la prassi conosce due istituti:
la copertura provvisoria. È una clausola aggiunta alla proposta contrat­male, in base alla quale il contratto avrà efficacia già dal momento della proposta stessa. In sostanza si stipula un contratto provvisorio, destinato ad essere sostituito dal definitivo, che avrà efficacia nel periodo che intercorre tra la proposta e l’accettazione.
La predisposizione di tale clausola non ob­bliga, comunque, alla stipula del definitivo;
nota di copertura. Viene emessa al momento dell’accettazione e quindi riguarda un contratto già concluso; ha una funzione probatoria in attesa della preparazione dei documenti definitivi.

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sabato 4 ottobre 2008
inserito da Cristiano, 15.04

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