La copertura provvisoria
Per evitare che l’assicurato resti sfornito di tutela nel periodo necessario alla stipula del contratto la prassi conosce due istituti:— la copertura provvisoria. È una clausola aggiunta alla proposta contratmale, in base alla quale il contratto avrà efficacia già dal momento della proposta stessa. In sostanza si stipula un contratto provvisorio, destinato ad essere sostituito dal definitivo, che avrà efficacia nel periodo che intercorre tra la proposta e l’accettazione.
La predisposizione di tale clausola non obbliga, comunque, alla stipula del definitivo;
— nota di copertura. Viene emessa al momento dell’accettazione e quindi riguarda un contratto già concluso; ha una funzione probatoria in attesa della preparazione dei documenti definitivi.
— nota di copertura. Viene emessa al momento dell’accettazione e quindi riguarda un contratto già concluso; ha una funzione probatoria in attesa della preparazione dei documenti definitivi.
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