Limiti di età per le polizze malattia
Si ricorda che in passato, l’ ANIA nel fornire le condizioni generali di contratto alle quali si ispiravano gli associati per stipulare con la clientela, riferiva testualmente che «l’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio».
Oggi l’orientamento generale delle Compagnie assicurative si attiene a limiti di età leggermente superiori, solitamente la polizza malattia cessa se nel corso del contratto l’assicurato raggiunge un’età limite compresa tra i 70 e i 75 anni.
Partendo dal presupposto che le condizioni ANIA, come ricordato,, sono puramente indicative e liberamente modificabili occorre, in ogni caso, soffermarsi sull’eventuale carattere venatoria ditale clausola.
Al riguardo, infatti, è opinione diffusa che fissare un limite di età nelle condizioni generali comporta l’introduzione in polizza di una clausola abusiva, dove l’ abusività è data dalla cessazione dell’ assicurazione per motivi che possono essere conosciub dall assicuratore (come appunto il superamento del limite di età) e, pertanto, ovviati in sede di stipulazione del contratto.
Oggi l’orientamento generale delle Compagnie assicurative si attiene a limiti di età leggermente superiori, solitamente la polizza malattia cessa se nel corso del contratto l’assicurato raggiunge un’età limite compresa tra i 70 e i 75 anni.
Partendo dal presupposto che le condizioni ANIA, come ricordato,, sono puramente indicative e liberamente modificabili occorre, in ogni caso, soffermarsi sull’eventuale carattere venatoria ditale clausola.
Al riguardo, infatti, è opinione diffusa che fissare un limite di età nelle condizioni generali comporta l’introduzione in polizza di una clausola abusiva, dove l’ abusività è data dalla cessazione dell’ assicurazione per motivi che possono essere conosciub dall assicuratore (come appunto il superamento del limite di età) e, pertanto, ovviati in sede di stipulazione del contratto.
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