Le frodi assicurative

Gli illeciti commessi nel corso del rapporto assicurativo possono essere anche fonte di responsabilità penale. A tal proposito l’art. 642 c.p., come modificato dalla L. 12-12-2002, n. 273, prevede due fattispecie di reato:
  • distruzione della cosa propria. Il primo comma di tale articolo stabilisce che chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l ‘indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assi­curazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipula­zione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Nella prima parte del comma in esame, l’elemento materiale del reato è identico a quello del delitto di danneggiamento, con l’aggiunta dell’ipotesi dell’occultamento. Tale delitto, però, si distingue dal danneggiamento per il fatto che oggetto materiale della condotta è una cosa di proprietà del­l’agente e per il dolo che, nel reato in esame, è specifico, essendo caratteriz­zato dal fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o un vantaggio connesso ad un contratto di assicurazione. La previsione infine contempla tra i reati punibili anche la falsificazione e l’alterazione della polizza o della documentazione della polizza se finalizzati a percepire indebitamente un indennizzo o un qualsiasi vantaggio;

  • mutilazione della propria persona. Il secondo comma dell’art. 642 c.p. prevede che è soggetto alla stessa pena di cui al primo comma chi alfine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’in­tento la pena è aumentata.


A seguito della modifica, la norma ora punisce non solo chi, per ottenere un indebito vantaggio, si procura una lesione volontaria o un volontario ag­gravamento di una lesione subita in un infortunio, ma anche chi, per il fine indicato, denuncia un sinistro mai occorso oppure precostituisce o falsifica elementi di prova e documenti riguardanti un sinistro.


Entrambi i reati, perseguibili su querela di parte, (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza del 24 1-2004, n 2056) sono puniti per espressa dizio­ne del terzo comma dell’art. 642 c.p., anche se il fallo è commesso all’estero in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua attività nello Stato estero.
La previsione di cui all’art. 642 c.p., in passato prevista solamente per la «po­lizza contro gli infortuni», è estesa ora, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 273/2002, a qualsiasi tipo di «polizza assicurativa» (la r.c. auto in primis) con un aumento di pena, nel massimo edittale, da tre a quattro anni.

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mercoledì 3 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 17.44

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