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Le esclusioni

Sono esclusi dall’assicurazione i danni che si verifichino in occasione di in­cendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, calamità naturali, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, ostilità, terrorismo e sabotaggio organizzato, rivolte, insurrezione, esercizi di potere usurpato, scioperi, tu­multi popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggia­menti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l’assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.
Sono anche esclusi i danni determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall’assicurato o dal contraente, da persone che abitano con l’assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone delle quali l’assicurato debba rispondere a norma di legge, da inca­ricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate all’assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell’articolo 649 nn. 1-2-3 c.p. anche se non coabitanti. Ulteriori esclusioni sono i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni, scoppi provocati dall’autore del sinistro.

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giovedì 18 settembre 2008
inserito da Cristiano, 12.24

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