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Le assicurazioni rivalutabili

Nelle assicurazioni rivalutabili l’impresa di assicurazione, tramite la gestione degli importi versati dagli assicurati, ottiene un utile che poi in parte è distribu­ito agli assicurati, in genere, accreditando una percentuale dei rendimenti conseguiti (aliquota di retrocessione) alla somma assicurata.
Il contratto relativo a tali forme di assicurazione presenta una clausola (clau­sola di rivalutazione), destinata a regolare il meccanismo della rivalutazione.
Le polizze rivalutabili prevedono che l’assicuratore debba gestire un apposito fondo denominato fondo di gestione separata o speciale.
Nella gestione separata devono confluire le attività corrispondenti almeno alle riserve matematiche, in quanto è obbligo dell’assicuratore costituire riserve matematiche tali da garantire l’ammontare delle prestazioni maturate.
Il Fondo, appositamente creato dalla società di assicurazione, è separato da tutte le altre attività dell’impresa. In esso confluiscono e vengono gestiti finanziariamente i premi (al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze riva­lutabili) ed i redditi provenienti dalle operazioni di investimento degli stessi premi.
Il Fondo di gestione investe il patrimonio sul mercato finanziario, il rendimento è dato dalla percentuale annua che misura la capacità di investimento finanziario del gestore.
Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’ aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Il tasso di rendimento della gestione separata e l’aliquota di retrocessione devono essere resi noti annualmente dalle imprese attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L’ ammontare rivalutato del capitale o della rendita devono essere comunicati agli assicurati annualmente.

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domenica 28 settembre 2008
inserito da Cristiano, 17.50

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