L'assicurazione obbligatoria

L’assicurazione obbligatoria, contro la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti va stipulata con un impresa autorizzata all’esercizio in tale ramo.
Nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi
Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territono della Repubbli­ca e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, auto­rizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile de­rivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la respon­sabilità del vettore designano in ogni stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri.
Le imprese di assicurazione sono obbligate ad accettare, secondo le condi­zioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Esse possono comunque richiedere che l’autorizzazione sia limitata ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

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sabato 6 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 15.48

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