La polizza vita e il suo contenuto
L’ultimo atto del contratto di assicurazione sulla vita è l’emissione della polizza che contiene, tra l’altro, gli estremi del contraente, dell’assicurato e dei beneficiari, la durata, l’entità del premio e del capitale (rendita) assicurato. La polizza è redatta in tre copie:-una copia per l’assicuratore;
-una copia per l’agente o per il broker;
-una copia per il contraente.
La polizza deve essere sottoscritta dall’assicuratore, dal suo intermediario (agente o broker), dal contraente e dall’ assicurato se persona diversa dal contraente. L’ art. 1888 cc. indica che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. La polizza è un documento probatorio tipico anche se non esclusivo. L’art. 1350 c.c. prevede che la polizza possa essere documento probatorio, ma nulla vieta all’assicuratore di trasformarla in documento costitutivo. Se accade questo, il contratto è validamente concluso quando la polizza è stata emessa e sottoscritta dalle parti. E una deroga all’ art. 1888 c.c. il quale richiede la polizza solamente per provare il contratto e non per la sua esistenza.
In caso di giudizi di risarcimento danni procurati ai contraente di operazioni di capitalizzazione o di assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento, sull’ assicuratore ricade, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, l’ onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La disposizione, che presenta molte analogie con l’ omologa previsione in materia di contratti contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, evidenzia come sia sempre più labile il confine fra il mondo assicurativo e quello finanziario. Infatti, proprio per i contratti assicurativi con spiccata funzione previdenziale e di risparmio, all’assicuratore sono richieste specifiche competenze per la gestione, nonché doveri di trasparenza, il cui rispetto, se del caso, dovrà essere provato.
In caso di giudizi di risarcimento danni procurati ai contraente di operazioni di capitalizzazione o di assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento, sull’ assicuratore ricade, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, l’ onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta. La disposizione, che presenta molte analogie con l’ omologa previsione in materia di contratti contenuta nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, evidenzia come sia sempre più labile il confine fra il mondo assicurativo e quello finanziario. Infatti, proprio per i contratti assicurativi con spiccata funzione previdenziale e di risparmio, all’assicuratore sono richieste specifiche competenze per la gestione, nonché doveri di trasparenza, il cui rispetto, se del caso, dovrà essere provato.
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