Il fondo di garanzia per le vittime della strada
Scopo primario dell' assicurazione obbligatoria è, come già rilevato, quello di tutelare l'interesse del danneggiato alla riparazione del danno ingiustamente subito. A tale scopo è stato costituito, presso la CONSAP, un fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri causati da:-veicoli o natanti non identificati;
-veicoli o natanti non assicurati;
- veicoli o natanti assicurati presso un'impresa di assicurazione che, al momento del fatto, si trova in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o vi venga posta successivamente. Il risarcimento deve essere assicurato anche per i contratti conclusi da imprese italiane in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi;
il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
In questi casi le vittime della strada rimarrebbero senza risarcimenlo, nonostante l'obbligatorietà dell'assicurazione. Il Fondo non ha una sua personalità giuridica, ma costituisce un semplice patrimonio autonomo affidato alla gestione della CONSAP, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, con l'assistenza di un apposito comitato.
Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del fondo di garanzia per le vittime della strada, nonché la composizione del comitato.
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