Il contratto di agenzia
Con il contratto di agenzia una parte (chiamata agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (chiamata preponente) e verso retribuzione, la conclusione di affari in una zona determinata: ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto sottoscritto.Tale contratto, impropriamente detto anche di rappresentanza di commercio, è teso al raggiungimento di un risultato, ad opera dell’agente ed a favore del preponente, consistente nel promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Tutto ciò non soltanto fornisce la condizione giuridica di agente, ma evidenzia, per un verso, l’indipendenza dell’attività dell’ agente nei confronti del preponente e, per l’altro, l’assenza di un rapporto di rappresentanza vero e proprio.
Da questa definizione legislativa si ricava che elementi distintivi del contratto di agenzia sono:
l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente;
la continuatività del rapporto;
— la delimitazione di una zona entro la quale l’agente deve operare;
— il diritto dell’ agente a un corrispettivo, detto provvigione.
Da questa definizione legislativa si ricava che elementi distintivi del contratto di agenzia sono:
l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente;
la continuatività del rapporto;
— la delimitazione di una zona entro la quale l’agente deve operare;
— il diritto dell’ agente a un corrispettivo, detto provvigione.
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