Il contratto di agenzia

Con il contratto di agenzia una parte (chiamata agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (chiamata preponente) e ver­so retribuzione, la conclusione di affari in una zona determinata: ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto sottoscritto.
Tale contratto, impropriamente detto anche di rappresentanza di commercio, è teso al raggiungimento di un risultato, ad opera dell’agente ed a favore del preponente, consistente nel promuovere, per conto del preponente, la conclu­sione di contratti in una zona determinata.


Tutto ciò non soltanto fornisce la condizione giuridica di agente, ma evidenzia, per un verso, l’indipendenza del­l’attività dell’ agente nei confronti del preponente e, per l’altro, l’assenza di un rapporto di rappresentanza vero e proprio.
Da questa definizione legislativa si ricava che elementi distintivi del contratto di agenzia sono:
l’obbligo dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente;
la continuatività del rapporto;
la delimitazione di una zona entro la quale l’agente deve operare;
il diritto dell’ agente a un corrispettivo, detto provvigione.

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lunedì 8 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 14.49

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