Certificato, contrassegno e carta verde

L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore risulta da due documenti: il certificato di assicurazione e il contrassegno, entrambi rilasciati dall’ assicuratore alla stipula del contratto.
Il certificato attesta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
Il contrassegno, firmato dall’assicuratore, contiene il numero della targa del vei­colo assicurato e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione. 11 contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicura­zione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l’emissione di du­plicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
L’obbligo dell’ assicurazione riguarda anche i veicoli con targa estera circo­lanti in Italia. Peraltro, in questo caso non basta essere assicurati secondo la legge del Paese d’origine ma occorre che l’assicurazione sia formulata secon­do le nonne e la durata del Paese ospitante.
A documentazione di questa assicurazione viene rilasciato da una Compagnia del Paese di provenienza, il Certificato internazionale di assicurazione (car­ta verde) sotto l’egida dei rispettivi Bureaux internazionali esistenti in ciascun Paese, e collegati tra toro da una convenzione tipo.
In Italia questo Bureau si chiama Ufficio Centrale Italiano (UCI).

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mercoledì 3 settembre 2008
Inserito da: Cristiano, 20.12

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