Auto fuori uso: bisogna assicurarla comunque
La Sezione Civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che anche le macchine vecchie e abbandonate per strada e quindi fuori uso, devono essere coperte da polizza assicurativa. I Giudici hanno infatti precisato che "l'art. 1, l. 24 dicembre 1969 n. 990, prevede l'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione 'su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate' e l'art. 2, 1° co., d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, contenente il regolamento esecutivo della legge n. 990 del 1969, dispone che "Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate''.
La Corte ha anche affermato ripetutamente che i veicoli, anche sè privi di parti essenziali per la circolazione o danneggiati ed usurati, non sono esclusi dall'obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all'asporto ed alla successiva demolizione.
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