Norme assicurazione natanti

La Società assicuratrice, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti,
le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza o di quello al quale il Motore amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante Assicurato o di quello al quale il Motore amovibile Assicurato viene applicato;
2. per i NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA la responsabilità dell'istruttore.
Sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
3. i DANNI PROVOCATI A TERRA dal Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall’incendio (combustione con sviluppo di fiamma) del Natante comunque verificatosi;
4. la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attivita' idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di
deltaplano;
5. la responsabilità civile dei trasportati sul Natante indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato. La garanzia e’ prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di euro 300.000 per ogni Sinistro.
La Società inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni aggiuntive” e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano
state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso,come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la partenon assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla basedelle “Condizioni aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L'assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante/Motoreamovibile a gare o competizioni sportive, alle relative
prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

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mercoledì 27 agosto 2008
Inserito da: Cristiano, 18.47

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